Circolare delle supplenze 2021/22 – sintesi

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 25089 del 6 agosto 2021, la cosiddetta circolare delle supplenze.

Personale docente

Come anticipato nella notizia precedente sono confermati una serie di passaggi già previsti lo scorso anno:

  • la distinzione tra supplenze annuali e al termine delle attività didattiche (30 giugno), che saranno gestite con la procedura informatizzata e sono di competenza degli uffici scolastici provinciali, e supplenze brevi, di competenza delle scuole, che saranno gestite mediante graduatorie d’istituto;
  • le MAD possono essere presentate solo dai docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto;
  • ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto e che convalida i punteggi attribuiti all’aspirante;
  • per i contenziosi in atto è ribadito che l’efficacia dell’inserimento con riserva nella I Fascia delle GPS  può avvenire solo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante

Le novità

  1. Nomine al 31 agosto finalizzate alla fase straordinaria di future assunzioni a TI con procedura informatizzata

Si tratta della fase straordinaria di assunzioni previste dall’art 59, c 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. Il percorso delineato dalla norma prevede che, nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgano il percorso annuale di formazione iniziale e prova (articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107). In caso di valutazione positiva dello stesso i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.

Chi può partecipare a tale procedura?

Posti di sostegno: docenti iscritti nella I fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi

Posti comuni: docenti iscritti nella I fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi che hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l’a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l’anno in corso). Il servizio può essere svolto anche su altra classe di concorso/grado, purché su posto comune.

Il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

  1. Nomine da GPS finalizzate ai contratti a TD al 30 giugno e 31 agosto, con procedura informatizzata.

L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze avverrà nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59).

Attenzione ad alcuni passaggi!

  • Mancata presentazione dell’istanza = rinuncia alla partecipazione alla procedura.
  • Mancata indicazione di talune sedi = rinuncia per le sedi non espresse.
  • Rinuncia all’incarico = preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
  • Rinuncia espressa entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente = si può partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato
  • Mancata assegnazione dell’incarico per classi di concorso/tipo di posto/ sedi richieste = si può partecipare alle successive nomine a tempo determinato.

Personale ATA

Personale ATA

Come avevamo anticipato nella precedente notizia il contenuto della circolare per il personale ATA riproduce in sostanza le istruzioni impartite lo scorso anno scolastico.

Purtroppo, il Ministero non ha recepito le osservazioni che avevamo sollevato riguardanti:

  1. in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, prevedere la scadenza delle supplenze, assegnate mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto, fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili, come disposto dall’art. 4 Legge 124/1999 commi 1 e 11;
  2. garantire il completamento anche al personale che ha accettato una supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009;
  3. nella sostituzione del personale ATA assente (stante i divieti di sostituzione della legge dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016), tenere in considerazione dii assicurare l’assistenza durante le attività laboratoriali e la vigilanza degli spazi in base ai protocolli di sicurezza;
  4. richiamare i protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica prevista fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene ai posti del personale ex LSU, sui quali abbiamo chiesto un incontro d’informativa non appena saranno completare le procedure di valutazione e validazione delle domande da parte degli USR, la nota precisa che, per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo la seconda fase assunzionale del personale ex LSU da conferire a supplenza, saranno fornite delle ulteriori indicazioni.  

Infine, relativamente alle supplenze su organico aggiuntivo COVID, sul quale avevamo chiesto una nota specifica, il tema è oggetto di interlocuzione con il Dipartimento delle Risorse Umane e Finanziarie, avendo delle strette interconnessioni con la distribuzione delle risorse.